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Natale: acquisti Made in Italy per 3 italiani su 4

 

Natale: acquisti Made in Italy per 3 italiani su 4

Coldiretti, ecco i prodotti della tavola a rischio falsificazione

Tre italiani su quattro (75 per cento) per Natale pensano di acquistare prodotti Made in Italy evidenziando un atteggiamento “patriottico” di molto superiore a quello degli altri Paesi europei dove in media solo il 59 per cento dei cittadini metterà sotto l’albero prodotti del proprio Paese. E’ quanto afferma la Coldiretti, sulla base dell’indagine “Xmas Survey 2009” di Deloitte, in occasione dell’incontro su “Il vero Made in Italy fa crescere le imprese e il paese” con la partecipazione del Ministro per le politiche comunitarie Andrea Ronchi e del presidente dell’Antitrust Antonio Catricalà. in occasione della conversione in legge del cosiddetto “Decreto Ronchi” con la nuova norma su cosa si intende per “prodotto interamente italiano” e la definizione di sanzioni a carico dei falsari.

L’atteggiamento positivo dei consumatori italiani verso il Made in Italy, in occasione delle spese natalizie, è rafforzato – sottolinea la Coldiretti – dall’attenzione verso il rispetto delle norme sociali e ambientali che viene garantito dalla produzione nazionale.


Secondo l’indagine – precisa la Coldiretti – ben l’86 per cento degli italiani non comprerebbe prodotti ottenuti con il lavoro minorile mentre l’82 per cento evita di acquistare prodotti che favoriscono l’emissione di gas ad effetto serra che hanno un impatto sul pianeta, come quelli alimentari importati in Italia da paesi extracomunitari attraverso lunghi trasporti con mezzi inquinanti.

L’attenzione ai prodotti della tradizione italiani è confermata anche dal fatto che le previsioni per cenoni, pranzi e omaggi alimentari delle vacanze di Natale sono – ritiene la Coldiretti – incoraggianti con quasi due italiani su tre (65 per cento) che spenderanno la stessa cifra dello scorso anno ma anche un 16 per cento che prevede di spendere di piu’ mentre un 19 per cento conterrà gli acquisti.

La domanda di prodotti alimentari Made in Italy si scontra però – denuncia il presidente della Coldiretti Sergio Marini – con il fatto che solo un prodotto su tre di quelli venduti nella grande distribuzione italiana è realizzato con prodotti agricoli italiani, ma nessuno lo sa. E’ per questo che Coldiretti si è impegnata nella realizzazione una filiera agricola tutta italiana, un grande sistema agroalimentare, che premi i produttori e offra ai consumatori prodotti di qualità e a un prezzo giusto. Secondo il presidente della Coldiretti, “per ogni prodotto agricolo realizzato nei campi o negli allevamenti situati in Italia, si sviluppa un Made in Italy alimentare cinque volte più grande tra contraffazioni e imitazioni. A fronte di 20 miliardi di export Made in Italy nel mondo, ci sono altri 60 miliardi generati da prodotti che non hanno mai visto il nostro Paese.

In Italia, gli inganni del finto Made in Italy – prosegue la Coldiretti – riguardano due prosciutti su tre venduti come italiani, ma provenienti da maiali allevati all’estero, ma anche tre cartoni di latte a lunga conservazione su quattro che sono stranieri senza indicazione in etichetta, oltre un terzo della pasta che è ottenuta da grano che non è stato coltivato in Italia all’insaputa dei consumatori, e la metà delle mozzarelle non a denominazione di origine che sono fatte con latte o addirittura cagliate straniere mentre si importano 100 milioni di chili di pomodoro concentrato che rappresentano il 15 per cento della produzione nazionale di quello fresco. Secondo l’indagine Coldiretti-Swg la quasi totalità dei cittadini (97 per cento) considera necessario che debba essere sempre indicato in etichetta il luogo di origine della componente agricola contenuta negli alimenti, per colmare una lacuna ancora presente nella legislazione comunitaria e nazionale , ma in Italia la metà della spesa è ancora anonima. Il pressing della Coldiretti ha portato all’obbligo di indicare varietà, qualità e provenienza per l’ortofrutta fresca, le uova, il miele, il latte fresco, il pollo, la passata di pomodoro e dal primo di luglio è arrivato anche l’obbligo di indicare l’origine delle olive impiegate nell’extravergine, ma molto resta ancora da fare e per oltre il 50 per cento della spesa – continua la Coldiretti – l’etichetta resta anonima per la carne di maiale, coniglio e agnello, per la pasta, le conserve vegetali, ma anche per il latte a lunga conservazione e per i formaggi non a denominazione di origine che sono però oggetto di un decreto del Ministro delle Politiche Agricole Luca Zaia in corso di verifica da parte dell’Unione Europea la quale invece lascia libera circolazione al formaggio parmezan rumeno, all’olio Romulo spagnolo, alla fontina svedese, alla palenta montenegrina, al cambozola tedesco e al barbera bianco romeno.

La mancanza di chiarezza sul vero Made in Italy a livello nazionale e comunitario ha favorito la proliferazione dei prodotti alimentari taroccati all’estero dove – precisa la Coldiretti – le esportazioni di prodotti agroalimentari Made in Italy potrebbero quadruplicare se venisse uno stop alla contraffazione alimentare internazionale che è causa di danni economici, ma anche di immagine. Il rischio reale è che si radichi nelle tavole internazionali un falso Made in Italy che toglie spazio di mercato a quello autentico e banalizza le specialità nostrane frutto di tecniche, tradizioni e territori unici e inimitabili. E’ il caso – spiega la Coldiretti – dei formaggi tipici dove il Parmesan è la punta dell’iceberg diffuso in tutto il mondo, dagli Usa all’Australia, ma ci sono anche il Romano, l’Asiago e il Gorgonzola prodotti negli Stati Uniti dove si trovano anche i l Chianti californiano e inquietanti imitazioni di soppressata calabrese, salame toscano, asiago e pomodori San Marzano “spacciati” come italiane. E in alcuni casi sono i marchi storici ad essere “taroccati” come nel caso della mortadella San Daniele e del prosciutto San Daniele prodotti in Canada.

I Paesi dove sono piu’ diffuse le imitazioni sono Australia, Nuova Zelanda e Stati Uniti dove – denuncia la Coldiretti – appena il 2 per cento dei consumi di formaggio di tipo italiano sono soddisfatti con le importazioni di formaggi Made in Italy, mentre per il resto si tratta di imitazioni e falsificazioni ottenute sul suolo americano con latte statunitense in Wisconsin, New York o California. Ma a preoccupare sono anche le tendenze di Paesi emergenti come la Cina dove il falso Made in Italy è arrivato prima di quello originale e rischia di comprometterne la crescita. “Siamo di fronte a un inganno globale per i consumatori – conclude il presidente della Coldiretti Sergio Marini – che causa danni economici e di immagine alla produzione italiana e che sul piano internazionale va combattuto cercando un accordo sul commercio internazionale nel Wto ma è anche necessario fare chiarezza a livello nazionale ed europeo dove occorre estendere a tutti i prodotti l’obbligo di indicare in etichetta l’origine dei prodotti alimentari.

L’ETICHETTA CON L’ORIGINE SULLE TAVOLE DEGLI ITALIANI

Cibi con l’indicazione di provenienza
E quelli senza

Carne di pollo e derivati
Pasta

Carne bovina
Carne di maiale e salumi

Frutta e verdura fresche
Carne di coniglio

Uova
Frutta e verdura trasformata

Miele
Derivati del pomodoro diversi da passata

Passata di pomodoro
Latte a lunga conservazione

Latte fresco
Formaggi non dop

Pesce
Derivati dei cereali (pane, pasta)

Extravergine di oliva
Carne di pecora e agnello

Fonte: Elaborazioni

IL “FALSO” MADE IN ITALY SULLE TAVOLE DEGLI ITALIANI

DUE PROSCIUTTI SU TRE VENDUTI COME ITALIANI MA PROVENIENTI DA MAIALI ALLEVATI ALL’ESTERO;
TRE CARTONI DI LATTE A LUNGA CONSERVAZIONE SU QUATTRO CHE SONO STRANIERI SENZA INDICAZIONE IN ETICHETTA;
OLTRE UN TERZO DELLA PASTA CHE È OTTENUTA DA GRANO CHE NON È STATO COLTIVATO IN ITALIA;
LA METÀ DELLE MOZZARELLE NON A DENOMINAZIONE DI ORIGINE CHE SONO FATTE CON LATTE O ADDIRITTURA CAGLIATE STRANIERE.

Fonte: Elaborazioni Coldiretti


Made in Italy: passi avanti contro i falsi con il Decreto Ronchi

 

Made in Italy: passi avanti contro i falsi con il Decreto Ronchi

Siamo di fronte ad un ulteriore passo in avanti nella tutela del Made in Italy che è oggi diventato un obiettivo condiviso a livello istituzionale. E’ quanto ha affermato il presidente della Coldiretti Sergio Marini in occasione dell’incontro su “Il vero Made in Italy fa crescere le imprese e il paese” con la partecipazione del Ministro per le politiche comunitarie Andrea Ronchi e del presidente dell’Antitrust Antonio Catricalà, in occasione della conversione in legge del cosiddetto “Decreto Ronchi” con la nuova norma su cosa si intende per “prodotto interamente italiano” e la definizione di sanzioni a carico dei falsari.

Il dibattito sulla riconoscibilità del Made in Italy ha abbandonato il carattere ideologico e chiunque – ha precisato Marini.- è oggi consapevole del rilevante impatto economico che ha sul tessuto produttivo del Paese. Per la definizione del prodotto Made in Italy il nuovo provvedimento legislativo guarda all’intero processo produttivo e intende come realizzato interamente in Italia il prodotto o la merce, per il quale il disegno, la progettazione, la lavorazione ed il confezionamento sono compiuti esclusivamente sul territorio italiano.


Un passo in avanti che – ha continuato Marini – dovrà necessariamente essere oggetto di una adeguata delimitazione nei diversi settori “con uno o più decreti del Ministro dello sviluppo economico, di concerto coi Ministri delle politiche agricole alimentari e forestali, delle politiche europee e della semplificazione normativa” come previsto dallo stesso provvedimento.

E’ chiaro infatti – sostiene Marini – che è l’origine della materia prima agricola ad avere un valore discriminante per un prodotto alimentare Made in Italy, come conferma anche l’indagine Coldiretti/SWg dalla quale emerge che il 97 per cento degli italiani ritiene che debba essere sempre indicato il luogo di allevamento o di coltivazione dei prodotti contenuti negli alimenti. Il latte italiano – ha precisato il presidente della Coldiretti – è solo quello che è stato munto in Italia e non certo quello importato dalla Polonia ed imbottigliato in Italia. L’approvazione del decreto legge è, pertanto, strettamente collegata dall’esame dei disegni di legge attualmente in discussione sull’obbligo di menzionare nell’etichettatura degli alimenti l’indicazione della origine geografica di origine governativa e parlamentare.

Di particolare rilievo – conclude Marini – è infine la previsioni di sanzioni in caso di fallace indicazione dell’uso del marchio, da parte del titolare o del licenziatario, con modalita` tali da indurre il consumatore a ritenere che il prodotto sia di origine italiana senza che lo stesso sia accompagnato da indicazioni precise ed evidenti sull’origine o provenienza estera o comunque sufficienti ad evitare qualsiasi fraintendimento del consumatore sull’effettiva origine del prodotto.

IL DECRETO LEGGE 135/2009 (CD “DECRETO RONCHI”)

“Disposizioni urgenti per l’attuazione di obblighi comunitari e per l’esecuzione

di sentenze della Corte di Giustizia delle Comunità Europee”

Articolo 16
(Made in Italy e prodotti interamente italiani)

1. Si intende realizzato interamente in Italia il prodotto o la merce, classificabile come made in ltaly ai sensi della normativa vigente, e per il quale il disegno, la progettazione, la lavorazione ed il confezionamento sono compiuti esclusivamente sul territorio italiano.

2. Con uno o più decreti del Ministro dello sviluppo economico, di concerto coi Ministri delle politiche agricole alimentari e forestali, delle politiche europee e della semplificazione normativa, possono essere definite le modalità di applicazione del comma 1

3. Ai fini dell’applicazione del comma 4, per uso dell’indicazione di vendita o del marchio si intende la utilizzazione a fini di comunicazione commerciale ovvero l’apposizione degli stessi sul prodotto o sulla confezione di vendita o sulla merce dalla presentazione in dogana per l’immissione in consumo o in libera pratica e fino alla vendita al dettaglio.

4. Chiunque fa uso di un’indicazione di vendita che presenti il prodotto come interamente realizzato in Italia, quale «100% made in ltaly», «100% Italia», «tutto italiano», in qualunque lingua espressa, o altra che sia analogamente idonea ad ingenerare nel consumatore la convinzione della realizzazione interamente in Italia del prodotto, ovvero segni o figure che inducano la medesima fallace convinzione, al di fuori dei presupposti previsti nei commi 1 e 2, e` punito, ferme restando le diverse sanzioni applicabili sulla base della normativa vigente, con le pene previste dall’articolo 517 del codice penale, aumentate di un terzo.

5. All’articolo 4, comma 49, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, dopo le parole: «pratiche commerciali ingannevoli» sono inserite le seguenti: «, fatto salvo quanto previsto dal comma 49-bis,».

6. Dopo il comma 49 dell’articolo 4 della legge 24 dicembre 2003, n. 350, sono aggiunti i seguenti:

«49-bis. Costituisce fallace indicazione l’uso del marchio, da parte del titolare o del licenziatario, con modalita` tali da indurre il consumatore a ritenere che il prodotto o la merce sia di origine italiana ai sensi della normativa europea sull’origine, senza che gli stessi siano accompagnati da indicazioni precise ed evidenti sull’origine o provenienza estera o comunque sufficienti ad evitare qualsiasi fraintendimento del consumatore sull’effettiva origine del prodotto, ovvero senza essere accompagnati da attestazione, resa da parte del titolare o del licenziatario del marchio, circa le informazioni che, a sua cura, verranno rese in fase di commercializzazione sulla effettiva origine estera del prodotto. Il contravventore è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 10.000 ad euro 250.000.

49-ter. E ` sempre disposta la confisca amministrativa del prodotto o della merce di cui al comma 49-bis, salvo che le indicazioni ivi previste siano apposte, a cura e spese del titolare o del licenziatario responsabile dell’illecito, sul prodotto o sulla confezione o sui documenti di corredo per il consumatore.».

7. Le disposizioni di cui ai commi 5 e 6 si applicano decorsi quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

8. L’articolo 17, comma 4, della legge 23 luglio 2009, n. 99, e` abrogato.

8-bis. Al fine di consentire una maggiore competitivita` dei prodotti agro-alimentari italiani e sostenere il made in Italy, dopo il comma 2 dell’articolo 1 del decreto legislativo 19 novembre 2004, n. 297, sono inseriti i seguenti:

“2-bis. Non si realizza la fattispecie sanzionabile ai sensi del comma 2 nel caso in cui il soggetto immesso nel sistema di controllo sia stato autorizzato alla smarchiatura ai sensi del regolamento emanato, previa approvazione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, dal Consorzio di tutela ovvero, in mancanza del provvedimento di riconoscimento del Consorzio, dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali e non abbia usufruito, per il prodotto smarchiato, di contributi pubblici. Con apposito decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali sono individuate le condizioni e le modalita` legate all’attività di smarchiatura.

2-ter. L’autorizzazione alla smarchiatura del prodotto deve essere comunicata dal soggetto interessato all’organismo di controllo e non esonera dagli obblighi pecuniari nei confronti del Consorzio di tutela e della struttura di controllo”.

 

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